Residenza in tempo reale

Ultima modifica 12 luglio 2023

L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero, costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, di cambiamento di abitazione, di trasferimento della residenza all’estero.
Le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, c. 6).
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui sopra, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questo sito) , che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni anagrafiche di:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza , ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza
c) cambiamento di abitazione
debbono essere rese nel termine dei venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente
E’ necessario dimostrare di risiedere effettivamente nel Comune, ossia di avere la dimora abituale presso l’abitazione indicata

Modalità di richiesta
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente all’ufficio anagrafe
2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Azzano San Paolo - Ufficio Anagrafe Piazza IV
     Novembre, 23 - 24052 Azzano San Paolo (BG)
3. per fax al numero 035/4511105
4. per via telematica all’email: servizio.demografico@azzanosanpaolo.gov.it o all’indirizzo PEC: servizidemograficiazzanosp@pec.it
 
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisiste mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Modalità e tempi di erogazione del servizio
L'iscrizione anagrafica è effettuata entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle dichiarazioni. Successivamente entro 45 giorni  l'Ufficio, tramite la Polizia Locale, provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione. 

Documentazione da presentare
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A.
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

Contributi a carico dell'utente
Gratuito

Eventuali note per l'utente
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I comma 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamento di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esisti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Leggi e norme di riferimento
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Per Maggiori Informazioni: Ufficio Competente

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