p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento

Ultima modifica 2 gennaio 2023

Ritardato o omesso pagamento: informazioni

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento viene notificato un avviso di sollecito. Tale provvedimento indicherà la somma da versare, con addebito delle spese di notifica e l’avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso/parziale pagamento oltre agli interessi di mora.
Nel caso in cui il contribuente, anche in seguito alla notifica dell’avviso di sollecito, non provveda a regolarizzare la propria posizione contributiva viene notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, un accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione della sanzione pari al 30% delle somme non versate, oltre agli interessi di mora ed alle ulteriori spese di notifica. La sanzione è prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come richiamato dal comma 695 dell’art. 1 della Legge 147/2013.
In, caso di omessa presentazione della dichiarazione anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
L’atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale. 
In caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento, scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procederà alla riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con aggravio di ulteriori spese di riscossione ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019
Gli interessi sono quelli legali, tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
 

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