I.M.U.

Ultima modifica 12 settembre 2023

Argomenti :
Imposte

IMU 

Scadenza di pagamento

L’IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.


Aliquote anno 2023:  sono state confermate le aliquote IMU 2022 (allegata in fondo alla pagina)

 

Su quali immobili si paga l'IMU

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze:

Per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Ai sensi dell'art.1 comma740 della L 160/2019  sono considerate abitazioni principali anche:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale

- la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso

- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Soggetti passivi residenti all'estero

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà (Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, com. 48).

Come si paga 

L'IMU  si paga utilizzando il modello F24 che può essere presentato  in qualsiasi sportello bancario o postale oppure in via telematica.

 

Agevolazioni  previste a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19

Decreto legge 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 126

Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli godono dell’esenzione dal pagamento dell’imposta per le annualità 2021 e 2022 a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate (Decreto legge 14/08/2020, n. 104, art. 78, com. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 126).

Legge 30/12/2020, n. 178

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria relativa a (Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, com. 599):

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali,

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate,

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni,

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Come indicato nelle faq pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze, possono beneficiare dell’esenzione solo le attività svolte in forma di impresa, con la conseguente esclusione dal beneficio per gli immobili gestiti da persona fisica senza alcuna forma imprenditoriale connotata da attribuzione di partita IVA.

 

Conversione del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41 con la Legge 21/05/2021 n. 69

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, è disposta l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti da soggetti passivi titolari di partita IVA, residenti o stabilititi in Italia, che svolgono attvità di impresa arte o professione o producono reddito agrario (stessi soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici previsti dal Decreto Legge 22/03/2021, n. 41), nei quali, gli stessi soggetti passivi, esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Questi soggetti devono essere titolari di reddito agrario o con ricavi o compensi non superiori a 10.000.000,00 € nel periodo di imposta 2019 e con l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo dato del 2019 (quest’ultimo requisito non è richiesto per le attività che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2019).

Sono esclusi dal beneficio:

gli enti pubblici (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le Comunità Montane, le Province e le Regioni), i soggetti intermediari (banche, società finanziarie, confidi, ecc.) e le società di partecipazione

le imprese, arti e professioni e le attività agricole cessate alla data del 23 marzo 2021 oppure avviate dopo il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41).

 

Per Maggiori Informazioni: Ufficio Tributi

ALIQUOTE IMU_2023
29-05-2023

Allegato 125.25 KB formato pdf

Dichiarazione IMU Editabile
12-09-2023

Allegato 791.77 KB formato pdf


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