Cessione di Fabbricato

Ultima modifica 19 novembre 2020

L'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 (cosiddetta "Legge antiterrorismo" in quanto finalizzata alla lotta al terrorismo interno ed alla criminalità mafiosa) dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

Questa comunicazione è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione. Comodato d'uso, ecc.).

Se il Contratto di Comodato d'Uso viene registrato, così come se viene registrato un contratto di locazione o in caso di registrazione di una compravendita, non è più necessario procedere all'effettuazione della comunicazione di Pubblica Sicurezza.

In presenza invece di un Comodato d'uso gratuito non soggetto a registrazione permane l'obbligo della Comunicazione all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza entro le 48 ore dalla consegna dell'immobile.

Si precisa inoltre che la comunicazione di cessione di fabbricato, nei casi previsti, deve essere presentata anche nel caso in cui l'immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti.

Nel caso di violazione dell'art.12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 1.549,00 (pagamento in misura ridotta €. 206,00).

CITTADINI STRANIERI

E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.
Pertanto il proprietario dell'immobile deve dichiarare la presenza dello straniero, mediante la compilazione della "dichiarazione di presenza dello straniero" (vedi l'allegato modulo denominato "cessione fabbricato per stranieri") unitamente a copia del contratto registrato all'Agenzia delle Entrate ed i documenti di entrambi.

Documentazione da presentare
Modulo: cessione di fabbricato
Modulo: cessione fabbricato per stranieri

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Leggi e Norme di Riferimento

  • Art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191
  • Art. 2 del decreto-legge 20/06/2012, n. 79
  • Art. 7 del T.U. 286/98

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